Il Contributo annuale ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) istituito con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Liberalizzazione del settore dei trasporti) è un’obbligazione per gli operatori economici attivi nel settore dei trasporti, destinata all’Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di garantire la sua autonomia finanziaria e il corretto svolgimento dei compiti assegnatile dalla legge.
Il contributo è stabilito annualmente dall’Autorità e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, e non può superare l’1‰ del fatturato derivante dalle attività svolte nell’ultimo esercizio.
Sin dagli albori della sua introduzione, sono sorti dubbi sull’applicabilità del contributo alle imprese di autotrasporto tant’è che nel 2017, la Corte Costituzionale, prima, e il TAR Piemonte, poi, avevano stabilito l’inapplicabilità del contributo ART alle imprese di autotrasporto.
Il Decreto Genova del 2018, invece, modificando l’articolo 37 comma 6 – lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aveva esteso il pagamento del contributo, fino ad allora imputabile ai “gestori” delle infrastrutture e dei servizi regolati, agli operatori economici operanti del settore trasporto e dunque anche alle imprese di autotrasporto.
Il Consiglio di Stato, alla luce della modifica legislativa, con plurime decisioni del 2021, sulla base del presupposto che il potere di regolazione dell’Autorità esisteva già prima, ma non era cogente un obbligo contributivo, venuto in essere solo a partire dal 2019 con il Decreto Genova, aveva stabilito che l’obbligo di versare il contributo interessava anche l’autotrasporto, la logistica, e vettori marittimi, aerei e terminalisti portuali, anche se, di fatto, tale onere, era divenuto concreto a partire dall’anno 2019.
Il Governo, anche per fronteggiare i gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, aveva sospeso il contributo per i soggetti eroganti servizi di trasporto merci su strada iscritti all’Albo degli Autotrasportatori.
Con il Decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, infine, sulla spinta delle associazioni di categoria che hanno sempre avversato il contributo che, di fatti, si risolveva in un balzello ingiusto in quanto l’ART non ha mai esercitato alcun tipo di regolazione per l’autotrasporto di merci, essendo questo un settore già liberalizzato, totalmente regolato da norme europee e nazionali e dal Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, si è giunti all’abolizione del contributo per le imprese di autotrasporto.
L’indicato provvedimento, infatti, dispone che a partire dalla data di sua entrata in vigore (11 agosto 2023) il settore dell’autotrasporto merci viene escluso dalle competenze dell’ART, in quanto le stesse sono già svolte dal ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
Viene così di conseguenza soppresso il contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori a tale Autorità.
C’è da augurarsi, infine, che l’esonero venga esteso a tutte le categorie della logistica con un provvedimento che risolva anche il problema delle contribuzioni pregresse oggetto di contenzioso (2019 e 2020).
Avv. Pasquale Bonanni / Studio Legale Associato Bonanni – Annunziata

