Il Tribunale di Venezia con sentenza n.1763 del 12.10.2023 ha affermato il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui:” il trasporto in favore di persona diversa dal mittente si configura come contratto a favore del terzo (destinatario), il quale, con l’accettazione della merce, indipendentemente da eventuali pattuizioni con il mittente, assume l’obbligo di pagare il corrispettivo del servizio di trasporto. Né un patto intercorso tra venditore e compratore-destinatario in ordine all’incidenza del costo del trasporto può ritenersi opponibile al vettore indipendentemente dalla conoscenza che il vettore stesso abbia avuto di tale patto.
Al riguardo va osservato che ai sensi del combinato disposto degli art. 1689, 1692 e 1510 c.c., il destinatario, dal momento in cui richiede la consegna delle merci, , subentra “ipso iure” al mittente non soltanto “nei diritti nascenti dal contratto di trasporto”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art.1689 comma 2° c.c., nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto” e, quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto (Cassazione civile sez. III 20 agosto 2013 n. 19225; Cass. Civile sez. III, 01 dicembre 2003, n.18300; Cass. Civile, sentenza 16/12/2003 n.19298, Tribunale di SM Capua Vetere n.617/23 del 15.02.2023, C. Appello Lecce, sez. I, 20.7.22 n. 834; Trib. Torino sez. III, 1.8.07).
Nel caso in esame, il vettore non avendo ricevuto, dal mittente, il pagamento del nolo per i trasporti eseguiti, aveva agito in giudizio direttamente nei confronti del destinatario della merce e il Tribunale di Venezia, in accoglimento della domanda, ha espresso il principio suindicato.
Avv. Pasquale Bonanni Avv. Brunella Annunziata

