Interessante sentenza della Corte Tributaria di Caserta n.3647 del 15.09.2023 in una vicenda che ha coinvolto azienda di trasporto che si è vista negare il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 d.lgs 26/2007 (recupero dell’aliquota di accisa sul gasolio).
Nel caso specifico la Corte si è soffermata sulla definizione di credito inesistente come disciplinata dal comma 5 dell’art. 13 d.lgs. 471/1997, secondo cui “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73 e 54 bis d.p.r. 633/72” affermando il seguente principio:” … Nella individuazione di nozione di credito inesistente (vedasi da ultimo Cass. 34444 e 34445/2021) assume rilievo centrale, quindi, la verifica della effettiva sussistenza del presupposto costitutivo, ovvero della situazione giuridico fattuale da cui il credito scaturisce, e la circostanza che la sua mancanza non sia riscontrabile attraverso un controllo di tipo eminentemente cartolare quale quello di cui all’art. 36 bis e art.36 ter d.p.r. 600/73 e/o art. 54 bis d.p.r. 633/72: in altri termini è necessario, per poter qualificare un credito come inesistente, che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, se non fraudolenta, idonea ad ingenerare un fallace affidamento nella A.F. e che giustifica, appunto, oltre che un regime sanzionatorio più severo, un più lungo termine di decadenza.
La Corte, in applicazione dell’indicato principio, ha accolto il ricorso dell’azienda di trasporto, non ravvisando nella fattispecie alla propria attenzione un’ipotesi di inesistenza del credito secondo i canoni delineati dalla più recente giurisprudenza, bensì di non spettanza, con applicazione del più breve termine di decadenza di cinque anni di cui all’art. 57 DPR n.633/1972.
Avv. Pasquale Bonanni Avv. Brunella Annunziata

