Azione diretta ex art.7 ter . Lgs. 286/2005 alla luce della legge di Stabilità del 2015.

Segnaliamo recenti provvedimenti del Tribunale di Ragusa e precisamente le ordinanze del 19.04.2023 resa nel giudizio R.G.22/2023 e del 03.05.2023 resa nel giudizio R.G.122/2023 con le quali, in giudizi di opposizione avverso decreti ingiuntivi promossi ai sensi dell’art. 7 ter D.lgs 286/2005, i Giudici hanno concesso la provvisoria esecuzione del D.I. chiesta dal sub-vettore, cliente dello studio, disattendendo allo stato, le eccezioni sollevate dai mittenti.

Più in particolare il sub-vettore, non avendo conseguito il pagamento del nolo dei trasporti, dal primo vettore sub-mittente, ha agito direttamente nei confronti dei mittenti, ai sensi dell’art. 7 ter D.Lgs. 2005/286, ottenendo il D.I. opposto.

Le mittenti dei trasporti hanno tra l’altro eccepito:

– l’inapplicabilità dell’art. 7 ter per violazione del divieto di sub vezione, in caso di mancato consenso del mittente, come sancito dalla legge di Stabilità del 2015;

– che solo al vettore che ha effettivamente svolto il servizio di trasporto e non anche al vettore intermedio, è riconosciuta l’azione diretta per il pagamento del corrispettivo, sulla scorta di un unico precedente costituto dalla sentenza n.280/2022 resa dal Tribunale di Pavia.

Sul divieto di sub vezione, il Tribunale di Ragusa, si è espresso, ritenendola prima facile, infondata, atteso che, l’art. 7 ter D.lgs 286/2005 prevede un’obbligazione ex lege al pagamento del corrispettivo spettante al sub vettore per le prestazioni di trasporto effettuate a carico del mittente, come si evince dal tenore letterale della norma.

Sulla possibilità per il solo vettore finale di promuovere l’azione diretta di cui all’art. 7 ter D.lgs 286/2005, l’interpretazione fornita dalle mittenti sulla scorta della sentenza resa dal Tribunale di Pavia, allo stato, è stata ritenuta non corretta, non potendosi negare anche il sub vettore che, a sua volta, ha affidato il trasporto ad altro sub vettore, al quale ha regolarmente corrisposto il nolo dovuto pur non avendolo ricevuto dalla propria parte contrattuale, di agire ai sensi della richiamata normativa.

Diversamente, la normativa indicata pregiudicherebbe i diritti della parte più virtuosa che, pur non avendo ricevuto il nolo dalla propria parte contrattuale, lo ha comunque corrisposto al proprio sub vettore, con le aberranti conseguenze giuridiche di una simile interpretazione.

Avv. Pasquale Bonanni Avv. Brunella Annunziata