Il Tribunale di Venezia, con sentenza n.1701/2022 del 07.10.2022, in un giudizio avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di cessione di quote sociali per il mancato pagamento, nei termini pattuiti, del prezzo della cessione, ha affermato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: “in tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’ avvenuto adempimento”. (Cass. civ. SU n.13533 del 2001).
Nel caso in esame, l’attore, non avendo ricevuto il pagamento dovuto a seguito della stipula di un contratto di cessione di quote sociali, aveva agito in giudizio nei confronti dei cessionari, al fine di ottenere, atteso il loro grave e perdurante inadempimento, la declaratoria di risoluzione del contratto di cessione di quote sociali, nonché la reintegra nella titolarità della percentuale di quote cedute.
A sostegno degli assunti, aveva allegato il titolo del proprio diritto, ossia l’avvenuta cessione di quote sociali innanzi al notaio e dedotto il grave inadempimento delle parti cessionarie.
Il Tribunale di Venezia, conformemente al principio espresso dalla Cass. Civ. SS.UU. n.13533/01, in accoglimento delle domande proposte dall’attore, ha dichiarato l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote sociali stipulato tra le parti e la reintegra totale dell’attore nella titolarità delle quote societarie precedentemente cedute, condannando le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore.
Avv. Pasquale Bonanni Avv. Brunella Annunziata

